Art. 6
Trasferimento
In vigore dal 18 mag 2016
Trasferimento
1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. Salvo disposizione contraria, i diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi.
2. Il trasferimento dei diritti può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto. Esso verte sulle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto.
3. Il trasferimento è richiesto dal titolare presso l'organismo emittente che ha rilasciato il titolo originale.
4. Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto. L'organismo emittente iscrive la retrocessione conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.
5. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data convalidata dall'organismo emittente.
Storico versioni
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