Art. 8
Comunicazioni
In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazioni
Conformemente alle condizioni specifiche di cui all'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
i titoli sostitutivi rilasciati di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
b)
i casi di forza maggiore di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
c)
per quanto riguarda la canapa, le disposizioni adottate, le sanzioni applicate e le autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
d)
per quanto riguarda l'aglio, i quantitativi oggetto dei titoli «B» di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
e)
per quanto riguarda l'alcole etilico, i titoli di importazione rilasciati di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
f)
le irregolarità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
g)
le autorità competenti a ricevere le domande di titoli e rilasciare i titoli o i titoli sostitutivi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
h)
i timbri ufficiali e, se del caso, i timbri a secco di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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