Art. 10

Aglio

In vigore dal 18 mag 2016
Aglio 1.   I titoli di importazione per l'aglio elencati nelle sezioni E e F della parte I dell'allegato sono indicati come titoli «B». 2.   I richiedenti possono presentare domande di titoli «B» solo all'organismo emittente dello Stato membro nel quale sono stabiliti e registrati ai fini dell'IVA. 3.   In deroga all', paragrafo 1, i diritti derivanti dai titoli «B» non sono trasferibili.
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