Art. 7
Svincolo e incameramento delle cauzioni
In vigore dal 18 mag 2016
Svincolo e incameramento delle cauzioni
1. Lo svincolo della cauzione previsto all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (20) può essere parziale, proporzionalmente al quantitativo di prodotti per i quali è stata fornita la prova del rispetto dell'obbligo di importazione o esportazione. Tale quantitativo non può essere inferiore al 5 % del quantitativo specificato nel titolo.
Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato ammonta a meno del 5 % del quantitativo specificato nel titolo, l'intera cauzione viene incamerata.
2. Nel calcolare la parte della cauzione da incamerare, se del caso, l'organismo emittente detrae un importo pari alla tolleranza quantitativa di cui all', paragrafo 4.
3. Ove l'organismo emittente rinunci ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, l'importo equivalente alla cauzione da incamerare viene pagato dalla parte interessata alla scadenza di un termine di 60 giorni dalla data in cui scade il periodo di validità del titolo.
4. Se l'importo totale della cauzione che dovrebbe essere incamerata è pari o inferiore a 100 EUR per un dato titolo, l'organismo emittente svincola integralmente la cauzione.
Storico versioni
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