Art. 4

Cauzione

In vigore dal 18 mag 2016
Cauzione 1.   I titoli sono soggetti ad una cauzione, tranne nei casi previsti nell'allegato. 2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo, il richiedente costituisce una cauzione che dev'essere disponibile presso l'organismo emittente entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, del giorno in cui viene presentata la domanda. 3.   La cauzione non è richiesta quando l'importo è pari o inferiore a 100 EUR. A tale fine, l'importo della cauzione corrisponde all'insieme di tutti i quantitativi risultanti dagli obblighi coperti dalla stessa operazione logistica. 4.   Non è richiesta una cauzione se il richiedente è: a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica; oppure b) un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato membro. 5.   La cauzione relativa ai quantitativi per i quali non è stato rilasciato un titolo viene immediatamente svincolata
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