Art. 2

Casi in cui è richiesto un titolo

In vigore dal 18 mag 2016
Casi in cui è richiesto un titolo 1.   È presentato un titolo d'importazione per i prodotti seguenti: a) i prodotti elencati nella parte I dell'allegato, quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica per tutti i regimi tranne i contingenti tariffari, salvo disposizione contraria stabilita nella parte I; b) i prodotti dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo o il metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente, oppure una combinazione dei due metodi o un altro metodo adeguato; c) i prodotti per i quali viene fatto riferimento alla presente disposizione nella parte I dell'allegato quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nel quadro di contingenti tariffari gestiti secondo il metodo «primo arrivato, primo servito» di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013; d) i prodotti che figurano nella parte I dell'allegato quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nel quadro di un regime preferenziale gestito mediante titoli; e) i prodotti che sono coperti da un regime di perfezionamento passivo mediante un titolo di esportazione e che sono reimmessi in libera pratica quali prodotti menzionati nella sezione A o B della parte I dell'allegato; (f) i prodotti dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013, laddove si applichi una riduzione del dazio all'importazione. 2.   È presentato un titolo di esportazione per i prodotti seguenti: a) i prodotti elencati nella parte II dell'allegato; b) i prodotti dell'Unione per i quali deve essere presentato un titolo di esportazione per l'ammissione a un contingente gestito dall'Unione o da un paese terzo e aperto in tale paese per tali prodotti; c) i seguenti prodotti dell'Unione di cui alla parte II dell'allegato, destinati all'esportazione: i) i prodotti posti sotto il regime del perfezionamento attivo; ii) i prodotti che sono prodotti di base menzionati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e che sono vincolati al regime doganale del perfezionamento passivo; iii) i prodotti che sono soggetti al recupero o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione conformemente al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e per i quali non è ancora stata presa una decisione finale.
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