Art. 3

Casi in cui un titolo non è necessario

In vigore dal 18 mag 2016
Casi in cui un titolo non è necessario 1.   Non è richiesto, rilasciato o presentato alcun titolo per: a) l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti di natura non commerciale di cui all'allegato I, parte prima, sezione II, punto D.2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (18); b) i casi in cui deve essere accordata una esenzione dai dazi all'importazione o all'esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell'articolo 207 del trattato a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (19); c) i quantitativi di prodotti destinati all'immissione in libera pratica o all'esportazione che non eccedono quelli fissati nell'allegato; d) i prodotti destinati all'immissione in libera pratica quali merci in reintroduzione conformemente al titolo VI, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; e) i prodotti per i quali, al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione, il dichiarante apporta la prova che una decisione favorevole di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione è stata presa conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. In deroga ai punti b) e c) del primo comma, un titolo è richiesto quando l'immissione in libera pratica o l'esportazione avviene nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è concesso mediante un titolo. Ai fini della lettera c) del primo comma, il quantitativo coperto da un titolo corrisponde alla somma di tutti i quantitativi destinati all'immissione in libera pratica o all'esportazione che sono compresi nella stessa operazione logistica. 2.   Non sono richiesti titoli di esportazione per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da associazioni private per la distribuzione gratuita nei paesi terzi a scopi di aiuto umanitario purché le spedizioni siano occasionali, riguardino prodotti e merci vari e siano limitate a un quantitativo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto. Le operazioni di aiuto alimentare che non soddisfano tali condizioni sono soggette alla presentazione di un titolo conformemente al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
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