Art. 59

Legittimazione a presentare ricorso, termini di decadenza e forma

In vigore dal 11 mag 2016
Legittimazione a presentare ricorso, termini di decadenza e forma 1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa dall'Agenzia nei suoi confronti, o che la interessa direttamente e singolarmente, ai sensi degli , ovvero se l'Agenzia omette di agire entro i termini applicabili. 2.   Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto conformemente al regolamento interno di cui all', paragrafo 5, all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della misura alla persona interessata o, se la misura non è notificata alla persona, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza. I ricorsi proposti in caso di inadempimento sono presentati per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto all'articolo pertinente.
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Art. 59 Regolamento (UE) 2016/796 — Legittimazione a presentare ricorso, termini di decadenza e forma | Portale Normativo