Art. 61

Procedura di arbitrato

In vigore dal 11 mag 2016
Procedura di arbitrato In caso di disaccordo tra l'Agenzia e una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi dell', paragrafo 7, e dell' della direttiva (UE) 2016/797 e dell', paragrafo 7, e dell', paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2016/798, la commissione di ricorso competente a giudicare la controversia funge da arbitro su richiesta dell'autorità o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate. In tal caso, la commissione di ricorso decide se confermare la posizione dell'Agenzia.
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Art. 61 Regolamento (UE) 2016/796 — Procedura di arbitrato | Portale Normativo