Art. 62
Esame e decisioni sui ricorsi e sugli arbitrati
In vigore dal 11 mag 2016
Esame e decisioni sui ricorsi e sugli arbitrati
1. La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere il ricorso entro tre mesi dalla sua presentazione. Nell'esame di un ricorso o nell'esercizio della funzione di arbitro, la commissione di ricorso agisce entro i termini stabiliti nel proprio regolamento interno. Ogniqualvolta sia necessario, essa invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle sue notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
2. Per quanto riguarda l'arbitrato, l'Agenzia adotta la decisione definitiva conformemente alle procedure di cui all', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797 e all', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798.
3. Se constata la fondatezza dei motivi del ricorso, la commissione di ricorso deferisce la causa all'Agenzia. Quest'ultima adotta la decisione definitiva conformemente alle conclusioni della commissione di ricorso e fornisce una motivazione. L'Agenzia informa di conseguenza le parti del procedimento di ricorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:796:oj#art-62