Art. 60

Revisione precontenziosa

In vigore dal 11 mag 2016
Revisione precontenziosa 1.   Se l'Agenzia ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, rettifica la propria decisione o la propria inadempienza ai sensi dell', paragrafo 1. Tale procedura non si applica se la decisione impugnata ha incidenza su un'altra parte coinvolta nel procedimento di ricorso. 2.   Se la decisione non è rettificata entro un mese dal ricevimento del ricorso, l'Agenzia decide senza indugio se sospendere l'applicazione della sua decisione e deferisce il ricorso in oggetto a una delle commissioni di ricorso.
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Art. 60 Regolamento (UE) 2016/796 — Revisione precontenziosa | Portale Normativo