Art. 59
Legittimazione a presentare ricorso, termini di decadenza e forma
In vigore dal 11 mag 2016
Legittimazione a presentare ricorso, termini di decadenza e forma
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa dall'Agenzia nei suoi confronti, o che la interessa direttamente e singolarmente, ai sensi degli , ovvero se l'Agenzia omette di agire entro i termini applicabili.
2. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto conformemente al regolamento interno di cui all', paragrafo 5, all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della misura alla persona interessata o, se la misura non è notificata alla persona, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.
I ricorsi proposti in caso di inadempimento sono presentati per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto all'articolo pertinente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:796:oj#art-59