Art. 57
Esclusione e ricusazione
In vigore dal 11 mag 2016
Esclusione e ricusazione
1. I membri delle commissioni di ricorso non possono partecipare a un procedimento di ricorso o di arbitrato se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata.
2. Qualsiasi membro della commissione di ricorso che, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritenga non opportuno partecipare a un procedimento di ricorso o di arbitrato, o che sia inopportuno per un altro membro, ne informa la commissione di ricorso, che decide sull'esclusione del soggetto interessato sulla base delle norme adottate dal consiglio direttivo a norma dell', paragrafo 1, lettera s).
3. Qualsiasi parte del procedimento di ricorso o di arbitrato può ricusare, conformemente al regolamento interno stabilito ai sensi dell', paragrafo 5, qualsiasi membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o qualora tale membro sia sospettato di parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità del membro interessato.
4. La ricusazione di cui al paragrafo 3 è ricevibile solo se è stata presentata prima dell'inizio del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso o, qualora si abbia conoscenza dell'informazione che motiva la domanda di ricusazione successivamente all'avvio del procedimento, entro i termini stabiliti dal regolamento interno della commissione di ricorso. Il membro interessato della commissione di ricorso è informato della ricusazione e comunica se acconsente alla stessa. Nel caso in cui il membro interessato non acconsenta alla ricusazione, la commissione di ricorso prende una decisione al riguardo entro i termini stabiliti dal regolamento interno o, qualora questi non abbia risposto, dopo la scadenza del termine previsto per la sua risposta.
5. Le commissioni di ricorso decidono quali provvedimenti adottare nei casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Il consiglio direttivo è informato delle decisioni adottate dalla commissione di ricorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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