Art. 66
Tecnologie emergenti
In vigore dal 14 apr 2016
Tecnologie emergenti
1. Ad eccezione dell', i requisiti del presente regolamento non si applicano ai gruppi di generazione classificati come tecnologia emergente, in conformità alle procedure di cui al presente titolo.
2. Un gruppo di generazione è ammesso alla classificazione come tecnologia emergente ai sensi dell', a condizione che:
a)
sia di tipo A;
b)
si avvalga di una tecnologia di gruppo di generazione disponibile in commercio; e
c)
le vendite accumulate della tecnologia di gruppo di generazione all'interno di un'area sincrona al momento della domanda di classificazione come tecnologia emergente non superino il 25 % del massimo livello di capacità massima cumulativa stabilito dall', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:631:oj#art-66