Art. 66 · Tecnologie emergenti

Art. 66

Tecnologie emergenti

In vigore dal 14 apr 2016
Tecnologie emergenti 1.   Ad eccezione dell', i requisiti del presente regolamento non si applicano ai gruppi di generazione classificati come tecnologia emergente, in conformità alle procedure di cui al presente titolo. 2.   Un gruppo di generazione è ammesso alla classificazione come tecnologia emergente ai sensi dell', a condizione che: a) sia di tipo A; b) si avvalga di una tecnologia di gruppo di generazione disponibile in commercio; e c) le vendite accumulate della tecnologia di gruppo di generazione all'interno di un'area sincrona al momento della domanda di classificazione come tecnologia emergente non superino il 25 % del massimo livello di capacità massima cumulativa stabilito dall', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:631:oj#art-66