Art. 68

Domanda di classificazione come tecnologia emergente

In vigore dal 14 apr 2016
Domanda di classificazione come tecnologia emergente 1.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i fabbricanti di gruppi di generazione di tipo A possono presentare alla competente autorità di regolamentazione una domanda di classificazione del loro gruppo di generazione come tecnologia emergente. 2.   Relativamente a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, il fabbricante comunica alla competente autorità di regolamentazione le vendite cumulate della rispettiva tecnologia di gruppo di generazione in ciascuna area sincrona alla data della domanda di classificazione come tecnologia emergente. 3.   Spetta al fabbricante fornire la prova che una domanda presentata conformemente al paragrafo 1 soddisfa i criteri di ammissibilità di cui agli . 4.   Se applicabile in uno Stato membro, altre autorità diverse dall'autorità di regolamentazione possono valutare richieste e l'approvazione e il ritiro della classificazione come tecnologia emergente.
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Art. 68 Regolamento (UE) 2016/631 — Domanda di classificazione come tecnologia emergente | Portale Normativo