Art. 70

Ritiro della classificazione come tecnologia emergente

In vigore dal 14 apr 2016
Ritiro della classificazione come tecnologia emergente 1.   A decorrere dalla data della decisione delle autorità di regolamentazione ai sensi dell', paragrafo 1, il fabbricante di un gruppo di generazione classificato come tecnologia emergente presenta ogni due mesi all'autorità di regolamentazione un aggiornamento sulle vendite del gruppo in ogni Stato membro nei due mesi precedenti. L'autorità di regolamentazione rende pubblica la capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti. 2.   Qualora la capacità massima cumulativa di tutti i gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti connessi alle reti superi il limite di cui all', la classificazione come tecnologia emergente è ritirata dalla competente autorità di regolamentazione. La decisione di ritiro è pubblicata. 3.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, tutte le autorità di regolamentazione di un'area sincrona possono decidere in modo coordinato di ritirare una classificazione come tecnologia emergente. Le autorità di regolamentazione dell'area sincrona interessata possono chiedere all'Agenzia un parere preliminare, che viene rilasciato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Se del caso, la decisione coordinata delle autorità di regolamentazione prende in considerazione il parere dell'Agenzia. La decisione di ritiro è pubblicata da ciascuna autorità di regolamentazione di un'area sincrona. I gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti connessi alla rete prima della data di ritiro di detta classificazione come tecnologia emergente sono considerati alla stregua di gruppi di generazione esistenti e pertanto soggiacciono ai requisiti del presente regolamento esclusivamente ai sensi delle disposizioni dell', paragrafo 2, e degli .
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Art. 70 Regolamento (UE) 2016/631 — Ritiro della classificazione come tecnologia emergente | Portale Normativo