Art. 4

Applicazione ai gruppi di generazione esistenti

In vigore dal 14 apr 2016
Applicazione ai gruppi di generazione esistenti 1.   Ai gruppi di generazione esistenti non si applicano i requisiti di cui al presente regolamento, tranne nel caso in cui: a) un gruppo di generazione di tipo C o di tipo D sia stato modificato a tal punto da rendere necessaria una sostanziale revisione del suo contratto di connessione secondo la procedura descritta di seguito: i) i titolari degli impianti di generazione di energia che intendono effettuare un intervento di ammodernamento o un intervento di sostituzione di apparecchiature che abbia un impatto sulle prestazioni tecniche del gruppo di generazione comunicano in anticipo i propri piani al gestore di sistema pertinente; ii) se ritiene che la portata dell'intervento di ammodernamento o di sostituzione delle apparecchiature sia tale da richiedere un nuovo contratto di connessione, il gestore di sistema ne dà notifica alla competente autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; e iii) la competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide se è necessario rivedere il contratto di connessione esistente o stipularne uno nuovo e stabilisce quali requisiti del presente regolamento sono applicabili; oppure b) un'autorità di regolamentazione o, se del caso, uno Stato membro decida di vincolare un gruppo di generazione esistente al rispetto di tutti o di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, a seguito di una proposta presentata dal pertinente TSO conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5. 2.   Ai fini del presente regolamento, un gruppo di generazione è considerato esistente se: a) è già connesso alla rete alla data di entrata in vigore del presente regolamento; oppure b) il titolare dell'impianto di generazione ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare dell'impianto di generazione è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. La notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di generazione al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche dei macchinari di generazione principali da costruire, assemblare o acquistare. Uno Stato membro può prevedere che in determinate circostanze l'autorità di regolamentazione possa stabilire se il gruppo di generazione debba essere considerato esistente o nuovo. 3.   A seguito di una consultazione pubblica a norma dell' e per rispondere a cambiamenti significativi del contesto di riferimento, ad esempio l'evoluzione dei requisiti dei sistemi, come la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, delle reti intelligenti, della generazione distribuita o della gestione della domanda, il pertinente TSO può proporre all'autorità di regolamentazione interessata o, se del caso, allo Stato membro l'estensione dell'applicazione del presente regolamento ai gruppi di generazione esistenti. A tal fine si esegue un'analisi costi-benefici quantitativa accurata e trasparente, in conformità agli . L'analisi indica: a) i costi, in relazione ai gruppi di generazione esistenti, derivanti dall'obbligo di rispettare il presente regolamento; b) i vantaggi socioeconomici derivanti dall'applicazione dei requisiti di cui al presente regolamento; e c) le potenzialità delle misure alternative per il conseguimento delle prestazioni richieste. 4.   Prima di effettuare l'analisi costi-benefici quantitativa di cui al paragrafo 3, il pertinente TSO: a) effettua un confronto qualitativo preliminare dei costi e dei benefici; b) ottiene l'approvazione della pertinente autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro. 5.   La competente autorità di regolamentazione o, ove applicabile, lo Stato membro decide in merito all'estensione dell'applicabilità del presente regolamento ai gruppi di generazione esistenti entro sei mesi dal ricevimento della relazione e della raccomandazione del pertinente TSO, conformemente all', paragrafo 4. La decisione dell'autorità di regolamentazione o, ove applicabile, dello Stato membro viene pubblicata. 6.   Il pertinente TSO tiene conto delle legittime aspettative dei titolari degli impianti di generazione nell'ambito della valutazione dell'applicazione del presente regolamento ai gruppi di generazione esistenti. 7.   Il pertinente TSO può valutare l'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni del presente regolamento ai gruppi di generazione esistenti ogni tre anni, conformemente ai criteri e al processo di cui ai paragrafi da 3 a 5.
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