Art. 6

Applicazione ai gruppi di generazione, ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio, agli impianti di cogenerazione e ai siti industriali

In vigore dal 14 apr 2016
Applicazione ai gruppi di generazione, ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio, agli impianti di cogenerazione e ai siti industriali 1.   I gruppi di generazione offshore connessi al sistema interconnesso ottemperano ai requisiti applicabili ai gruppi di generazione onshore, a meno che i requisiti non siano appositamente modificati dal pertinente gestore di sistema o a meno che la connessione dei parchi di generazione non sia effettuata tramite un collegamento in corrente continua ad alta tensione o tramite una rete la cui frequenza non è sincrona con la frequenza del sistema interconnesso principale (ad esempio tramite uno schema di conversione back-to-back). 2.   I gruppi di generazione con accumulo per pompaggio soddisfano tutti i requisiti pertinenti sia nella modalità operativa di generazione sia in quella di pompaggio. Il funzionamento come compensatore sincrono dei gruppi di generazione con accumulo per pompaggio non ha una durata limitata conseguente alla progettazione tecnica dei gruppi stessi. I gruppi di generazione con accumulo per pompaggio a velocità variabile soddisfano i requisiti applicabili ai gruppi di generazione sincroni, nonché i requisiti di cui all', paragrafo 2, lettera b), se sono di tipo B, C o D. 3.   Per quanto riguarda i gruppi di generazione integrati nelle reti dei siti industriali, i titolari degli impianti di generazione, i gestori di sistema dei siti industriali e i gestori di sistema pertinenti la cui rete è connessa alla rete di un sito industriale hanno il diritto di acconsentire alle condizioni per la disconnessione di tali gruppi di generazione, nonché dei carichi critici che assicurano i processi di produzione, dalla rete del pertinente gestore di sistema. Tale diritto è esercitato in coordinamento con il pertinente TSO. 4.   Ad eccezione dei requisiti di cui all', paragrafi 2 e 4, oppure ove non diversamente previsto dalla normativa nazionale, i requisiti di cui al presente regolamento relativi alla capacità di mantenere costante la produzione di potenza attiva o di modulare tale produzione non si applicano ai gruppi di generazione degli impianti per la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica integrati nelle reti dei siti industriali, a condizione che siano rispettati tutti i criteri riportati di seguito: a) lo scopo principale di tali impianti è produrre calore per i processi di produzione del sito industriale interessato; b) la generazione di energia termica e la generazione di energia elettrica sono indissolubilmente legate; in altre parole, qualsiasi variazione nella generazione di energia termica dà inevitabilmente luogo a una variazione nella generazione di potenza attiva e viceversa; c) i gruppi di generazione sono di tipo A, B, C o, nell'area sincrona Nordica, D ai sensi dell', paragrafo 2, lettere da a) a c). 5.   Gli impianti di cogenerazione sono valutati in base alla rispettiva capacità elettrica massima.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2016/631 — Applicazione ai gruppi di generazione, ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio, agli impianti di cogenerazione e ai siti industriali | Portale Normativo