Art. 5

Determinazione della significatività

In vigore dal 14 apr 2016
Determinazione della significatività 1.   I requisiti applicabili ai gruppi di generazione sono stabiliti in funzione del livello di tensione del loro punto di connessione e della loro potenza massima, secondo le categorie definite al paragrafo 2. 2.   I gruppi di generazione che ricadono nelle seguenti categorie sono considerati significativi: a) punto di connessione al di sotto di 110 kV e potenza massima di almeno 0,8 kW (tipo A); b) punto di connessione al di sotto di 110 kV e potenza massima pari o superiore a una soglia proposta da ciascun TSO pertinente conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3 (tipo B). Tale soglia non è superiore ai limiti fissati per i gruppi di generazione di tipo B riportati nella tabella 1; c) punto di connessione al di sotto di 110 kV e potenza massima pari o superiore a una soglia specificata da ciascun TSO pertinente conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3 (tipo C). Tale soglia non è superiore ai limiti fissati per i gruppi di generazione di tipo C riportati nella tabella 1; oppure d) punto di connessione a 110 kV o superiore (tipo D). Un gruppo di generazione è di tipo D anche nel caso in cui il suo punto di connessione sia al di sotto di 110 kV e la sua potenza massima sia pari o superiore a una soglia specificata conformemente al paragrafo 3. Tale soglia non è superiore al limite fissato per i gruppi di generazione di tipo D, riportato nella tabella 1. Tabella 1 Limiti per le soglie relative ai gruppi di generazione di tipo B, C e D Area sincrona Limite per la soglia relativa alla potenza massima a partire dalla quale un gruppo di generazione è di tipo B Limite per la soglia relativa alla potenza massima a partire dalla quale un gruppo di generazione è di tipo C Limite per la soglia relativa alla potenza massima a partire dalla quale un gruppo di generazione è di tipo D Europa continentale 1 MW 50 MW 75 MW Gran Bretagna 1 MW 50 MW 75 MW Area nordica 1,5 MW 10 MW 30 MW Irlanda e Irlanda del Nord 0,1 MW 5 MW 10 MW Baltico 0,5 MW 10 MW 15 MW 3.   Le proposte concernenti le soglie relative alla potenza massima per i gruppi di generazione di tipo B, C e D sono soggette all'approvazione della pertinente autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro. Nel formulare le proposte, i pertinenti TSO si coordinano con i TSO e DSO limitrofi ed effettuano una consultazione pubblica a norma dell'. Il TSO pertinente presenta la proposta di modifica delle soglie non prima che siano trascorsi tre anni dalla presentazione della proposta precedente. 4.   I titolari degli impianti di generazione di energia forniscono assistenza nel corso di questo processo e trasmettono i dati richiesti dai TSO pertinenti. 5.   Se, per effetto della modifica delle soglie, un gruppo di generazione finisce per ricadere in un'altra categoria, prima che diventi obbligatoria la conformità ai requisiti previsti per la nuova categoria, si applica la procedura di cui all', paragrafo 3, concernente i gruppi di generazione esistenti.
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