Art. 10

Consultazione pubblica

In vigore dal 14 apr 2016
Consultazione pubblica 1.   I pertinenti gestori di sistema e i pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito alle proposte di estensione dell'applicabilità del presente regolamento ai gruppi di generazione esistenti conformemente all', paragrafo 3, in merito alle proposte concernenti le soglie conformemente all', paragrafo 3, e in merito alla relazione elaborata conformemente all', paragrafo 3, e all'analisi costi-benefici svolta conformemente all', paragrafo 2. La consultazione ha una durata di almeno un mese. 2.   I pertinenti gestori di sistema o i pertinenti TSO tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di sottoporre il progetto di proposta in merito alle soglie, la relazione o l'analisi costi-benefici all'approvazione dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista delle parti interessate.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2016/631 — Consultazione pubblica | Portale Normativo