Art. 69

Valutazione e approvazione delle domande di classificazione come tecnologia emergente

In vigore dal 14 apr 2016
Valutazione e approvazione delle domande di classificazione come tecnologia emergente 1.   Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità di regolamentazione competente decide, in coordinamento con tutte le altre autorità di regolamentazione di un'area sincrona, quali gruppi di generazione debbano eventualmente essere classificati come tecnologia emergente. Qualsiasi autorità di regolamentazione della pertinente area sincrona può chiedere all'Agenzia un parere preliminare, che viene rilasciato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. La decisione della competente autorità di regolamentazione prende in considerazione il parere dell'Agenzia. 2.   Un elenco di gruppi di generazione riconosciuti come tecnologie emergenti è pubblicato da ciascuna autorità di regolamentazione di un'area sincrona.
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Art. 69 Regolamento (UE) 2016/631 — Valutazione e approvazione delle domande di classificazione come tecnologia emergente | Portale Normativo