Art. 64

Registro delle deroghe ai requisiti del presente regolamento

In vigore dal 14 apr 2016
Registro delle deroghe ai requisiti del presente regolamento 1.   Le autorità di regolamentazione tengono un registro di tutte le deroghe concesse o rifiutate e trasmette all'Agenzia un registro aggiornato e consolidato almeno una volta ogni sei mesi, di cui una copia è trasmessa all'ENTSO-E. 2.   Il registro contiene, in particolare: a) il requisito o i requisiti per cui è concessa o rifiutata la deroga; b) il contenuto della deroga; c) i motivi per cui la deroga è stata concessa o rifiutata; d) le conseguenze della concessione della deroga.
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Art. 64 Regolamento (UE) 2016/631 — Registro delle deroghe ai requisiti del presente regolamento | Portale Normativo