Art. 49

Avviso

In vigore dal 23 mar 2016
Avviso 1.   L'avviso di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, che l'autorità di risoluzione è tenuta a pubblicare, comprende i seguenti elementi: a) il nome, l'indirizzo della sede legale e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente o dell'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE oggetto di risoluzione; b) il nome e l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre diretta e della capogruppo di tale ente o entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, se del caso; c) l'elenco dei nomi delle altre entità del gruppo e relative succursali su cui hanno effetto le azioni di risoluzione, comprese, per quanto possibile, informazioni sulle succursali situate in paesi terzi; d) una sintesi delle azioni di risoluzione pertinenti adottate e le date a decorrere dalle quali esse diventano effettive, ed in particolare i loro effetti sui clienti al dettaglio; la sintesi comprende i seguenti elementi: i) informazioni sull'accesso ai depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi detenuti presso l'ente interessato dall'azione di risoluzione; ii) informazioni sull'accesso ad altre attività o fondi dei clienti ai sensi dell', paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE detenuti presso l'ente interessato dall'azione di risoluzione; iii) informazioni sugli obblighi contrattuali di pagamento o di consegna oggetto di sospensione ai sensi dell' della direttiva 2014/59/UE, comprese la decorrenza e la scadenza del periodo di sospensione, se del caso; iv) informazioni sui creditori garantiti dell'ente o dell'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE oggetto di risoluzione soggetti a limitazioni all'opponibilità dei diritti di garanzia, comprese la decorrenza e la scadenza del suddetto periodo di limitazione, conformemente all' della direttiva 2014/59/UE, ove applicabile; v) informazioni sulle parti contrattuali interessate dalla sospensione temporanea dei diritti di recesso comprese la decorrenza e la scadenza del periodo di sospensione, ai sensi dell' della direttiva 2014/59/UE, se applicabile; e) la conferma del normale adempimento degli impegni contrattuali, compresi i piani di rimborso, non soggetti a sospensioni a norma degli della direttiva 2014/59/UE; f) il punto di contatto all'interno dell'ente a cui clienti e creditori possono rivolgersi per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'ente o entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e sulle sue operazioni. 2.   L'avviso è pubblicato non appena ragionevolmente possibile dopo l'avvio di un'azione di risoluzione.
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Art. 49 Regolamento (UE) 2016/1075 — Avviso | Portale Normativo