Art. 48

Notifica della valutazione che stabilisce che un ente soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE

In vigore dal 23 mar 2016
Notifica della valutazione che stabilisce che un ente soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE 1.   La notifica di un'autorità competente o di un'autorità di risoluzione ai fini dell', paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE include i seguenti elementi: a) il nome dell'ente o dell'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, a cui si riferisce la notifica; b) le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b); c) una sintesi della valutazione prevista all', paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE. 2.   La notifica è effettuata immediatamente dopo l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE. 3.   L'autorità competente fornisce senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni aggiuntive che quest'ultima richiede al fine di completare la sua valutazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 48 Regolamento (UE) 2016/1075 — Notifica della valutazione che stabilisce che un ente soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE | Portale Normativo