Art. 46
Notifica da parte dell'organo di amministrazione a un'autorità competente
In vigore dal 23 mar 2016
Notifica da parte dell'organo di amministrazione a un'autorità competente
1. Le notifiche trasmesse a un'autorità competente dall'organo di amministrazione di un ente o di un'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE comprendono i seguenti elementi:
a)
il nome, l'indirizzo della sede legale e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente o dell'entità che invia la notifica;
b)
il nome e l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre diretta e della capogruppo di tale ente o entità, se del caso;
c)
le informazioni e le analisi pertinenti che l'organo di amministrazione ha preso in considerazione nell'eseguire la valutazione finalizzata a stabilire che fossero soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;
d)
una copia della risoluzione scritta dell'organo di amministrazione attestante la sua valutazione secondo cui l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;
e)
eventuali informazioni aggiuntive che l'organo di amministrazione reputi pertinenti per la sua valutazione.
2. La notifica ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE è comunicata immediatamente all'autorità competente quando l'organo di amministrazione decide che un ente o un'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), di detta direttiva è in dissesto o a rischio di dissesto.
Storico versioni
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