Art. 272

Misure transitorie relative all'abrogazione delle direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE

In vigore dal 9 mar 2016
Misure transitorie relative all'abrogazione delle direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE 1.   In deroga all', paragrafo 2 del presente regolamento, le direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali disposizioni, continuano ad applicarsi, in luogo dei corrispondenti articoli contenuti nel presente regolamento, fino a tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento o ad una precedente data da fissare in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla data precedente di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui all'articolo, all', all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', all', paragrafo 4, all', all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3, del presente regolamento.
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Art. 272 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure transitorie relative all'abrogazione delle direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE | Portale Normativo