Art. 6
Impatto sul corretto funzionamento del mercato
In vigore dal 26 feb 2016
Impatto sul corretto funzionamento del mercato
1. Per decidere se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all', paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti tengono conto dei seguenti elementi:
a)
la possibilità che la prassi di mercato incida sui processi di formazione dei prezzi in una sede di negoziazione;
b)
la misura in cui la prassi di mercato può facilitare la valutazione dei prezzi e degli ordini inseriti nel portafoglio ordini e l'indicazione che le operazioni da eseguire o gli ordini da introdurre per la sua esecuzione in quanto prassi di mercato ammessa non sono in contrasto con le regole di negoziazione della relativa sede di negoziazione;
c)
le modalità in base alle quali sono rese pubbliche le informazioni di cui all', compresa la loro pubblicazione sul sito web della relativa piattaforma di scambio e la possibilità che tali informazioni siano pubblicate contemporaneamente anche sui siti web dei beneficiari, se ciò è necessario;
d)
la misura in cui la prassi di mercato stabilisce ex ante un elenco di situazioni o condizioni in cui la sua esecuzione come prassi di mercato ammessa è temporaneamente sospesa o limitata, tra cui determinati periodi o fasi di scambio, quali fasi d'asta, acquisizioni, offerte pubbliche iniziali, aumenti di capitale, offerte secondarie.
Ai sensi del primo comma, lettera b), è presa in considerazione anche la prassi di mercato per la quale le operazioni e gli ordini sono monitorati in tempo reale dal gestore del mercato o dall'impresa di investimento o dai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
2. Le autorità competenti valutano se una prassi di mercato consente:
a)
di presentare ed eseguire gli ordini relativi alla sua esecuzione durante le fasi di chiusura o di apertura d'asta di una seduta di negoziazione;
b)
di introdurre ed eseguire gli ordini o le operazioni relativi alla sua esecuzione durante i periodi in cui si effettuano le operazioni di stabilizzazione e di riacquisto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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