Art. 3
Trasparenza
In vigore dal 26 feb 2016
Trasparenza
1. Per determinare se una prassi di mercato possa essere istituita come prassi di mercato ammessa e se essa soddisfi il criterio di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano se la prassi di mercato garantisce che saranno pubblicate le seguenti informazioni:
a)
prima dell'esecuzione come prassi di mercato ammessa:
i)
l'identità dei beneficiari e delle persone che la eseguiranno e chi di essi è responsabile del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo, lettere b) e c);
ii)
l'indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali la prassi di mercato ammessa sarà applicata;
iii)
il periodo durante il quale la prassi di mercato ammessa sarà eseguita e le situazioni o le condizioni che determinano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della sua esecuzione;
iv)
l'indicazione delle sedi di negoziazione della prassi di mercato ammessa e, se del caso, l'indicazione della possibilità di eseguire le operazioni al di fuori di una sede di negoziazione;
v)
l'indicazione degli importi massimi in contante e del numero di strumenti finanziari assegnati all'esecuzione della prassi di mercato ammessa, se pertinente;
b)
durante l'esecuzione come prassi di mercato ammessa:
i)
a intervalli regolari, informazioni dettagliate sull'attività di negoziazione relative all'esecuzione della prassi di mercato ammessa, quali il numero di operazioni eseguite, il volume negoziato, le dimensioni medie delle transazioni e i differenziali medi di rendimento indicati, i prezzi delle operazioni eseguite;
ii)
tutte le modifiche delle informazioni sulla prassi di mercato ammessa precedentemente pubblicate, comprese le modifiche concernenti le risorse disponibili in termini di contante e di strumenti finanziari e l'identità delle persone che eseguono la prassi di mercato ammessa e qualsiasi modifica relativa all'allocazione del contante o degli strumenti finanziari nei conti del beneficiario e delle persone che eseguono la prassi di mercato ammessa;
c)
quando la prassi di mercato cessa di essere eseguita come prassi di mercato ammessa su iniziativa della persona che l'ha eseguita, del beneficiario o di entrambi:
i)
l'avvenuta cessazione dell'esecuzione della prassi di mercato ammessa;
ii)
la descrizione del modo in cui la prassi di mercato ammessa è stata eseguita;
iii)
i motivi o le cause della cessazione.
Ai sensi della lettera b), punto i), quando più operazioni sono eseguite in un'unica seduta di negoziazione, dati aggregati giornalieri possono essere accettati per le singole categorie di informazioni.
2. Per determinare se una prassi di mercato può essere istituita come prassi di mercato ammessa e se soddisfa il criterio di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano se la prassi di mercato garantisce che saranno messe a loro disposizione le seguenti informazioni:
a)
prima che una prassi di mercato sia eseguita come prassi di mercato ammessa, gli accordi o i contratti tra i beneficiari individuati e le persone che eseguiranno la prassi di mercato una volta che essa sarà stata istituita come prassi di mercato ammessa e nei casi in cui detti accordi o contratti sono necessari per la sua esecuzione;
b)
una volta che la prassi di mercato è eseguita come prassi di mercato ammessa, le relazioni periodiche presentate all'autorità competente con informazioni dettagliate circa le operazioni eseguite e le operazioni relative a qualsiasi accordo o contratto tra il beneficiario e le persone che eseguono la prassi di mercato ammessa.
Storico versioni
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