Art. 4
Garanzie del gioco delle forze di mercato e dell'interazione tra offerta e domanda
In vigore dal 26 feb 2016
Garanzie del gioco delle forze di mercato e dell'interazione tra offerta e domanda
1. Per determinare se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti esaminano se la prassi di mercato limita le opportunità di altri operatori di reagire alle operazioni. Le autorità competenti tengono inoltre in considerazione almeno i seguenti criteri relativi al tipo di persone che eseguiranno la prassi di mercato una volta istituita come prassi di mercato ammessa:
a)
se si tratta di persone sottoposte a vigilanza;
b)
se si tratta di membri di una sede di negoziazione in cui la prassi di mercato ammessa sarà eseguita;
c)
se tali persone tengono un registro degli ordini e delle operazioni relative alla prassi di mercato eseguita che consenta di distinguerla facilmente da altre attività di negoziazione, anche mediante una contabilità separata per l'esecuzione della prassi di mercato ammesse, in particolare per dimostrare che gli ordini eseguiti sono rilevati separatamente e singolarmente e che non vi è aggregazione di ordini di diversi clienti;
d)
se hanno posto in essere specifiche procedure interne che consentano:
i)
l'identificazione immediata delle attività relative alle prassi di mercato;
ii)
la tempestiva messa a disposizione, su richiesta dell'autorità competente, degli ordini e delle registrazioni delle operazioni pertinenti;
e)
se dispongono delle risorse per la conformità e per l'audit necessarie per essere in grado di monitorare e assicurare in qualsiasi momento la conformità alle condizioni fissate per la prassi di mercato ammessa;
f)
se conservano le registrazioni di cui alla lettera c) per almeno cinque anni.
2. Le autorità competenti esaminano in quale misura la prassi di mercato stabilisce ex ante un elenco di condizioni di negoziazione per essere eseguita come prassi di mercato ammessa, tra cui limitazioni in rapporto a prezzi, volumi e posizioni.
3. Le autorità competenti valutano in quale misura la prassi di mercato e l'accordo o contratto di esecuzione:
a)
consentano alla persona che esegue la prassi di mercato ammessa di agire in modo indipendente dal beneficiario senza essere soggetta a istruzioni, informazioni o influsso alcuno da parte del beneficiario in merito alle modalità di esecuzione della negoziazione;
b)
consentano di evitare conflitti di interessi tra il beneficiario e i clienti della persona che esegue la prassi di mercato ammessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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