Art. 13

Criteri per la modifica o la cessazione di una prassi di mercato ammessa

In vigore dal 26 feb 2016
Criteri per la modifica o la cessazione di una prassi di mercato ammessa Nel decidere se porre fine a una prassi di mercato ammessa o proporre una modifica delle condizioni di accettazione, le autorità competenti tengono conto dei seguenti fattori: a) la misura in cui i beneficiari o le persone che eseguono la prassi di mercato ammessa hanno rispettato le condizioni stabilite per la prassi; b) la misura in cui la condotta dei beneficiari o delle persone che eseguono la prassi di mercato ammessa ha come conseguenza che non sono più soddisfatti uno dei criteri di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014; c) la misura in cui i partecipanti al mercato non sono ricorsi alla prassi di mercato ammessa per un certo periodo; d) se un cambiamento significativo del contesto del mercato interessato di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 comporta che non sia più possibile o necessario soddisfare una delle condizioni per l'istituzione della prassi di mercato ammessa, tenendo conto in particolare: i) se l'obiettivo della prassi di mercato ammessa è diventato irrealizzabile; ii) se continuare ad eseguire la prassi di mercato ammessa può pregiudicare l'integrità o l'efficienza dei mercati soggetti alla vigilanza dell'autorità competente; e) se esistono situazioni disciplinate da disposizioni generali della prassi di mercato ammessa in questione relative alla sua cessazione.
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