Art. 11

Parere dell'ESMA

In vigore dal 26 feb 2016
Parere dell'ESMA 1.   Una volta ricevuta la notifica di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e prima di emettere un parere a norma dello stesso paragrafo, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente, l'ESMA avvia una procedura per notificare in via preliminare all'autorità competente che ha effettuato la notifica eventuali osservazioni, riserve, disaccordo o richiesta di chiarimenti riguardo alla prassi di mercato in questione. L'autorità competente che ha effettuato la notifica può fornire ulteriori chiarimenti in merito alla prassi di mercato notificata all'ESMA. 2.   Se nel corso della procedura di cui al paragrafo 1 è introdotto un cambiamento fondamentale o significativo che incide sulla sostanza o sulle basi della prassi di mercato notificata o sulla valutazione effettuata dall'autorità competente che ha effettuato la notifica, l'ESMA pone fine alla procedura di elaborazione del parere sulla prassi notificata. Se del caso, l'autorità competente avvia una nuova procedura per ammettere la prassi modificata come prassi di mercato ammessa, conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014.
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