Art. 10

Notifica dell'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa

In vigore dal 26 feb 2016
Notifica dell'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa 1.   A norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti notificano a mezzo posta o con messaggio elettronico l'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa, contestualmente all'ESMA e alle altre autorità competenti, utilizzando un elenco predefinito di punti di contatto che dovrà essere elaborato e aggiornato regolarmente dalle autorità competenti e dall'ESMA. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi: a) una dichiarazione relativa all'intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa, compresa la data prevista della sua istituzione; b) l'indicazione dell'autorità competente che effettua la notifica e i recapiti delle persone di contatto all'interno dell'autorità (nome e cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail professionali, titolo); c) la descrizione dettagliata della prassi di mercato che comprenda: i) l'indicazione dei tipi di strumenti finanziari e delle sedi di negoziazione in cui la prassi di mercato ammessa sarà eseguita; ii) i tipi di persone che possono eseguire la prassi di mercato ammessa; iii) il tipo di beneficiari; iv) l'indicazione se la prassi di mercato può essere eseguita per un determinato periodo e indicazione delle situazioni o condizioni che determinano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della prassi; d) il motivo per il quale la prassi potrebbe configurare una manipolazione del mercato, ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 596/2014; e) i dettagli della valutazione effettuata a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014. 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende la tabella per la valutazione della di prassi di mercato proposta utilizzando il modello riportato nell'allegato.
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