Art. 12

Riesame di una prassi di mercato ammessa già istituita

In vigore dal 26 feb 2016
Riesame di una prassi di mercato ammessa già istituita 1.   Le autorità competenti che hanno istituito la prassi di mercato ammessa valutano regolarmente, e almeno ogni due anni, se continuano ad essere soddisfatte le condizioni per l'istituzione della prassi di mercato ammessa di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 e alla sezione 2 del presente capo. 2.   Nonostante il riesame periodico a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, la procedura di valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere attivata: a) quando è stata inflitta una sanzione in relazione a una prassi di mercato ammessa; b) quando, a causa di un cambiamento significativo delle condizioni di mercato di cui all', paragrafo 8, di detto regolamento, una o più delle condizioni di accettazione di una prassi istituita non sono più soddisfatte; c) se un'autorità competente ha motivo di sospettare che atti contrari al regolamento (UE) n. 596/2014 siano compiuti o siano stati compiuti dai beneficiari della prassi di mercato ammessa o dalle persone che la eseguono. 3.   Se dalla valutazione emerge che la prassi di mercato ammessa non soddisfa più le condizioni della valutazione iniziale di cui alla sezione 2 effettuata dalle autorità competenti, le autorità competenti propongono la modifica delle condizioni di accettazione o pongono fine alla prassi in questione, tenendo conto dei criteri di cui all'. 4.   Le autorità competenti informano l'ESMA dell'esito della valutazione, anche qualora la prassi di mercato ammessa sia mantenuta immutata. 5.   Quando un'autorità competente propone di modificare le condizioni di accettazione della prassi di mercato ammessa, questa deve soddisfare le condizioni di cui all'. 6.   Quando un'autorità competente decide di porre fine una prassi di mercato ammessa, pubblica e comunica contemporaneamente la sua decisione a tutte le altre autorità competenti e all'ESMA, indicando la data di cessazione affinché sia aggiornato l'elenco delle prassi di mercato da essa pubblicato ai sensi dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 596/2014.
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