Art. 2
Requisiti generali
In vigore dal 26 feb 2016
Requisiti generali
1. Prima di istituire una prassi di mercato in quanto prassi di mercato ammessa le autorità competenti:
a)
valutano la conformità della prassi di mercato a ciascuno dei criteri stabiliti all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 e specificati nel dettaglio alla sezione 2 del presente capo;
b)
consultano, se necessario, organismi pertinenti, tra cui devono almeno figurare i rappresentanti di emittenti, di imprese di investimento, di enti creditizi, di investitori, di partecipanti al mercato delle quote di emissione, di gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF) e di operatori dei mercati regolamentato nonché le altre autorità al fine di valutare l'opportunità di istituire una prassi di mercato come prassi di mercato ammessa.
2. Le autorità competenti che intendano istituire una prassi di mercato come prassi di mercato ammessa notificano la loro intenzione all'ESMA e alle altre autorità competenti in conformità della procedura di cui alla sezione 3, servendosi del modello riportato nell'allegato.
3. Quando istituiscono una prassi di mercato come prassi di mercato ammessa in conformità dell' del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente regolamento, le autorità competenti pubblicano sul loro sito web la decisione che istituisce la prassi di mercato ammessa e una descrizione della prassi, in conformità del modello riportato nell'allegato e comprendente le seguenti informazioni:
a)
la descrizione dei tipi di persona che possono eseguire la prassi di mercato ammessa;
b)
la descrizione dei tipi di persone o del gruppo di persone che possono beneficiare dell'esecuzione della prassi di mercato ammessa, sia eseguendola direttamente, sia designando un'altra persona che esegue la prassi di mercato ammessa («beneficiario»);
c)
la descrizione del tipo di strumento finanziario cui la prassi di mercato ammessa fa riferimento;
d)
l'indicazione se la prassi di mercato ammessa possa essere eseguita per un periodo di tempo specificato e la descrizione delle situazioni o delle condizioni che implicano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione della prassi.
Le persone di cui al primo comma, lettera a), sono responsabili di tutte le decisioni relative alla negoziazione, compresa la trasmissione di un ordine, la sua cancellazione o modifica e la conclusione di un'operazione o l'esecuzione delle negoziazioni relative alla prassi di mercato ammessa.
Storico versioni
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