Art. 1
Definizioni
In vigore dal 26 feb 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento «persona sottoposta a vigilanza» designa ciascuno dei seguenti soggetti:
a)
le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
b)
gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
c)
le controparti finanziarie come definite all', punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
d)
qualsiasi persona soggetta ad autorizzazione, requisiti organizzativi e vigilanza da parte della «autorità finanziaria competente» o della «autorità nazionale di regolamentazione», come definite dal regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
e)
qualsiasi persona soggetta ad autorizzazione, requisiti organizzativi e vigilanza da parte delle autorità competenti, delle autorità di regolamentazione o degli organismi responsabili dei mercati a pronti o derivati delle materie prime;
f)
gli operatori con obblighi di conformità ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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