Art. 7

Rischi per l'integrità dei mercati collegati

In vigore dal 26 feb 2016
Rischi per l'integrità dei mercati collegati Per determinare se una prassi di mercato proposta per essere istituita come prassi di mercato ammessa soddisfa il criterio di cui all', paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti considerano: a) se le operazioni relative all'esecuzione della prassi di mercato una volta istituita come prassi di mercato ammessa saranno segnalate alle autorità competenti su base regolare; b) se le risorse (contante o strumenti finanziari) che saranno assegnate per l'esecuzione della prassi di mercato ammessa sono proporzionate e commisurate ai suoi obiettivi; c) la natura e il livello della remunerazione dei servizi forniti nell'ambito dell'esecuzione della prassi di mercato ammessa e se tale remunerazione è stabilita sotto forma di importo fisso; qualora sia proposta una remunerazione variabile, questa non deve indurre condotte che possano nuocere all'integrità del mercato o al suo corretto funzionamento e deve inoltre essere sottoposta alla valutazione dell'autorità competente; d) se il tipo di persone che eseguiranno la prassi di mercato ammessa garantiscono, se necessario per il mercato in questione, un'adeguata separazione delle attività dedicate all'esecuzione della prassi rispetto alle attività dei suoi eventuali clienti o alle attività proprie; e) se gli obblighi cui sottostanno i beneficiari e le persone che eseguono la prassi di mercato ammessa o, se del caso, gli obblighi da essi condivisi siano definiti in modo chiaro; f) se il tipo di persone che eseguiranno la prassi di mercato ammessa dispongono di una struttura organizzativa e di adeguati meccanismi interni capaci di assicurare, sia la riservatezza delle decisioni riguardanti tale prassi rispetto ad altre unità all'interno della medesima persona, sia l'indipendenza rispetto agli ordini ricevuti dai clienti, alla gestione del portafoglio o agli ordini emessi in conto proprio; g) se esistono adeguate modalità di comunicazione tra il beneficiario e la persona che effettuerà la prassi di mercato ammessa, in modo da consentire lo scambio delle informazioni necessarie per assolvere le rispettive obbligazioni legali e contrattuali, se del caso.
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