Art. 7
Notifica preventiva delle partite
In vigore dal 8 feb 2016
Notifica preventiva delle partite
1. Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano preventivamente alle autorità competenti del PED la data e l'ora previste dell'arrivo fisico delle partite di prodotti alimentari di cui all', paragrafo 1, nonché la natura della partita.
2. Ai fini di tale notifica preventiva gli operatori del settore alimentare compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) definito all', lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, e trasmettono tale documento all'autorità competente del PED almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.
3. Nel compilare il DCE a norma del presente regolamento, gli operatori del settore alimentare tengono conto, per i prodotti alimentari di cui all', paragrafo 1, delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.
Storico versioni
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