Art. 8

Controlli ufficiali

In vigore dal 8 feb 2016
Controlli ufficiali 1.   L'autorità competente del PED effettua i controlli documentari su ogni partita di prodotti alimentari di cui all', paragrafo 1, per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli . 2.   I controlli fisici e di identità dei prodotti alimentari di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento sono effettuati in conformità agli del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento. 3.   Al termine dei controlli, le autorità competenti: a) compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE; b) allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; c) forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso; d) timbrano e firmano l'originale del DCE; e) effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato. 4.   L'originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi di cui all' accompagnano la partita durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica. Per i prodotti alimentari di cui all', paragrafo 1, in caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.
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