Art. 6

Identificazione

In vigore dal 8 feb 2016
Identificazione Ciascuna partita di prodotti alimentari di cui all', paragrafo 1, è identificata da un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all' e sul certificato sanitario di cui all'. Ciascun singolo sacchetto o altro tipo di confezione della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
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