Art. 5
Certificato sanitario
In vigore dal 8 feb 2016
Certificato sanitario
1. Le partite sono inoltre accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.
2. Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente dell'India.
3. Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è ubicato il PED. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
Storico versioni
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