Art. 3

Importazione nell'Unione

In vigore dal 8 feb 2016
Importazione nell'Unione Le partite di prodotti alimentari di cui all', paragrafo 1, possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento. Le partite degli anzidetti prodotti alimentari possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso il punto di entrata designato (PED), quale definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.
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