Art. 8
Esclusione fondata sulla necessità di evitare un ampio contagio ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE
In vigore dal 4 feb 2016
Esclusione fondata sulla necessità di evitare un ampio contagio ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE
1. Quando prendono in considerazione un'esclusione sulla base del rischio di contagio diretto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione valutano, quanto più possibile, le interconnessioni dell'ente soggetto a risoluzione con le sue controparti.
La valutazione di cui al primo comma comprende:
a)
l'esame delle esposizioni nei confronti delle pertinenti controparti per quanto riguarda il rischio che il bail-in di tali esposizioni possa provocare dissesti a catena;
b)
la rilevanza sistemica delle controparti a rischio di dissesto, in particolare per quanto riguarda gli altri partecipanti al mercato finanziario e i fornitori di infrastrutture del mercato finanziario.
2. Quando prende in considerazione un'esclusione sulla base del rischio di contagio indiretto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione valuta, quanto più possibile, la necessità e la proporzionalità dell'esclusione sulla base di molteplici indicatori obiettivi pertinenti. Fra gli indicatori che possono risultare pertinenti figurano:
a)
il numero, le dimensioni e le interconnessioni degli enti con caratteristiche analoghe a quelle dell'ente soggetto a risoluzione, nella misura in cui possono provocare una diffusa mancanza di fiducia nel settore bancario o nel sistema finanziario più vasto;
b)
il numero di persone fisiche direttamente e indirettamente interessate dal bail-in e la visibilità e copertura mediatica dell'azione di risoluzione, nella misura in cui presentino un rischio significativo di minare la fiducia generale nel settore bancario o nel sistema finanziario più vasto;
c)
il numero, le dimensioni e le interconnessioni delle controparti interessate dal bail-in, compresi i partecipanti al mercato estranei al settore bancario, e l'importanza delle funzioni essenziali svolte da tali controparti;
d)
la capacità delle controparti di accedere a prestatori di servizi alternativi per le funzioni reputate sostituibili, alla luce della situazione specifica;
e)
l'eventualità che un numero significativo di controparti ritiri i finanziamenti o cessi di effettuare transazioni con altri enti in seguito al bail-in oppure che i mercati cessino di funzionare correttamente in conseguenza del bail-in di tali partecipanti al mercato, in particolare in caso di perdita generalizzata di fiducia del mercato o di panico generale;
f)
ritiro diffuso di finanziamenti a breve termine o di depositi per importi considerevoli;
g)
il numero, le dimensioni o l'importanza degli enti che rischiano di soddisfare le condizioni per l'intervento precoce o di soddisfare le condizioni per essere considerati in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;
h)
il rischio di un'interruzione significativa delle funzioni essenziali o di un notevole aumento dei prezzi per la prestazione di tali funzioni [evidenziato da cambiamenti delle condizioni di mercato per tali funzioni o della loro disponibilità] oppure le aspettative delle controparti e di altri partecipanti al mercato;
i)
diminuzione significativa e diffusa dei prezzi delle azioni degli enti o dei prezzi delle attività detenute dagli enti, in particolare quando possono incidere sulla situazione patrimoniale degli enti stessi;
j)
riduzione significativa, generale e diffusa dei finanziamenti a breve o medio termine a disposizione degli enti;
k)
notevole deterioramento del funzionamento del mercato dei finanziamenti interbancari, evidenziato da un aumento significativo dei margini da costituire e da una diminuzione delle garanzie a disposizione degli enti;
l)
rincari diffusi e significativi delle assicurazioni sui crediti o deterioramento dei rating di credito degli enti o di altri partecipanti al mercato importanti per la situazione finanziaria degli enti stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:860:oj#art-8