Art. 7
Esclusione ai fini del mantenimento di talune funzioni essenziali e linee di business principali ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE
In vigore dal 4 feb 2016
Esclusione ai fini del mantenimento di talune funzioni essenziali e linee di business principali ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE
1. Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività, in ragione del fatto che l'esclusione è necessaria e proporzionata per preservare talune funzioni essenziali, quando ritengono che la passività o la classe di passività sia legata a una funzione essenziale e non debba essere sottoposta a bail-in per conseguire la continuità di tale funzione, fermo restando il soddisfacimento di una delle condizioni seguenti:
a)
il bail-in della passività o della classe di passività comprometterebbe la funzione a causa della disponibilità di finanziamenti o della dipendenza dalle controparti, quali quelle che forniscono coperture, dalle infrastrutture o dai prestatori di servizi all'ente, che possono essere impossibilitati o non disposti a proseguire le transazioni con l'ente in seguito al bail-in;
b)
la funzione essenziale in questione è un servizio prestato a terzi dall'ente che dipende dalle prestazioni ininterrotte della passività.
2. Le autorità di risoluzione possono escludere le passività necessarie ai fini della gestione dei rischi (copertura) nel contesto delle funzioni essenziali soltanto se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
a)
la gestione dei rischi (copertura) è riconosciuta a fini prudenziali ed è essenziale per il mantenimento di operazioni connesse alle funzioni essenziali;
b)
l'ente non avrebbe la possibilità di sostituire a condizioni ragionevoli una misura di gestione dei rischio liquidata entro il periodo necessario per il mantenimento della funzione essenziale.
3. Le autorità di risoluzione possono escludere una passività al fine di mantenere un rapporto di finanziamento soltanto se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
a)
l'autorità di risoluzione reputa che il finanziamento sia fondamentale per il mantenimento di una funzione essenziale;
b)
alla luce dell', l'ente non avrebbe la possibilità di sostituire il finanziamento entro il periodo necessario per il mantenimento della funzione essenziale.
4. Le autorità di risoluzione non escludono una passività o una classe di passività unicamente sulla base di uno dei fattori seguenti:
a)
la scadenza;
b)
un aumento atteso dei costi di finanziamento che non pregiudica la continuità della funzione essenziale;
c)
l'aspettativa di potenziali utili futuri.
5. Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività, in ragione del fatto che l'esclusione è necessaria e proporzionata per preservare una linea di business principale, qualora l'esclusione di tale passività sia essenziale per preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione di proseguire le operazioni, i servizi e le transazioni chiave e per conseguire gli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:860:oj#art-7