Art. 6

Tempo ragionevole

In vigore dal 4 feb 2016
Tempo ragionevole 1.   Quando intendono escludere una passività o una classe di passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, al fine di determinare che cosa si intende per «tempo ragionevole» le autorità di risoluzione stabiliscono: a) il termine ultimo entro il quale deve essere determinato l'importo della svalutazione; b) il termine entro il quale devono essere eseguiti tutti i compiti necessari per sottoporre tali passività a bail-in al fine di rispettare gli obiettivi di risoluzione, tenendo conto della situazione al momento dell'azione di risoluzione. 2.   Quando stabiliscono i termini di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione valutano: a) la necessità di pubblicare la decisione sul bail-in e di determinare l'importo del bail-in e la relativa ripartizione finale fra le varie classi di creditori; b) le conseguenze del rinvio di tale decisione per la fiducia del mercato, le potenziali reazioni del mercato, quali i deflussi di liquidità, e l'efficacia dell'azione di risoluzione, tenendo conto dei due fattori seguenti: i) se le difficoltà e il rischio di dissesto dell'ente sono note ai partecipanti al mercato; ii) la visibilità delle conseguenze delle difficoltà o del potenziale dissesto dell'ente per i partecipanti al mercato; c) gli orari di apertura dei mercati, nella misura in cui possono incidere sulla continuità delle funzioni essenziali e sugli effetti di contagio; d) la o le date di riferimento alle quali devono essere soddisfatti i requisiti patrimoniali; e) le date di scadenza dei pagamenti dell'ente e la scadenza delle passività interessate.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2016/860 — Tempo ragionevole | Portale Normativo