Art. 6
Tempo ragionevole
In vigore dal 4 feb 2016
Tempo ragionevole
1. Quando intendono escludere una passività o una classe di passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, al fine di determinare che cosa si intende per «tempo ragionevole» le autorità di risoluzione stabiliscono:
a)
il termine ultimo entro il quale deve essere determinato l'importo della svalutazione;
b)
il termine entro il quale devono essere eseguiti tutti i compiti necessari per sottoporre tali passività a bail-in al fine di rispettare gli obiettivi di risoluzione, tenendo conto della situazione al momento dell'azione di risoluzione.
2. Quando stabiliscono i termini di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione valutano:
a)
la necessità di pubblicare la decisione sul bail-in e di determinare l'importo del bail-in e la relativa ripartizione finale fra le varie classi di creditori;
b)
le conseguenze del rinvio di tale decisione per la fiducia del mercato, le potenziali reazioni del mercato, quali i deflussi di liquidità, e l'efficacia dell'azione di risoluzione, tenendo conto dei due fattori seguenti:
i)
se le difficoltà e il rischio di dissesto dell'ente sono note ai partecipanti al mercato;
ii)
la visibilità delle conseguenze delle difficoltà o del potenziale dissesto dell'ente per i partecipanti al mercato;
c)
gli orari di apertura dei mercati, nella misura in cui possono incidere sulla continuità delle funzioni essenziali e sugli effetti di contagio;
d)
la o le date di riferimento alle quali devono essere soddisfatti i requisiti patrimoniali;
e)
le date di scadenza dei pagamenti dell'ente e la scadenza delle passività interessate.
Storico versioni
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