Art. 9
Esclusione al fine di evitare una diminuzione di valore ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE
In vigore dal 4 feb 2016
Esclusione al fine di evitare una diminuzione di valore ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE
1. Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività dal bail-in nel caso in cui tale esclusione eviti la distruzione di valore, affinché i detentori di passività non escluse si trovino in una situazione migliore di quella in cui sarebbero se tale passività o classe di passività fosse sottoposta a bail-in.
2. Al fine di valutare se sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione confrontano e valutano l'esito per ciascun creditore del potenziale bail-in e dell'assenza di bail-in conformemente all'articolo 36, paragrafo 16, e all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva 2014/59UE.
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