Art. 8 · Esclusione fondata sulla necessità di evitare un ampio contagio ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE

Art. 8

Esclusione fondata sulla necessità di evitare un ampio contagio ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE

In vigore dal 4 feb 2016
Esclusione fondata sulla necessità di evitare un ampio contagio ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE 1.   Quando prendono in considerazione un'esclusione sulla base del rischio di contagio diretto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione valutano, quanto più possibile, le interconnessioni dell'ente soggetto a risoluzione con le sue controparti. La valutazione di cui al primo comma comprende: a) l'esame delle esposizioni nei confronti delle pertinenti controparti per quanto riguarda il rischio che il bail-in di tali esposizioni possa provocare dissesti a catena; b) la rilevanza sistemica delle controparti a rischio di dissesto, in particolare per quanto riguarda gli altri partecipanti al mercato finanziario e i fornitori di infrastrutture del mercato finanziario. 2.   Quando prende in considerazione un'esclusione sulla base del rischio di contagio indiretto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione valuta, quanto più possibile, la necessità e la proporzionalità dell'esclusione sulla base di molteplici indicatori obiettivi pertinenti. Fra gli indicatori che possono risultare pertinenti figurano: a) il numero, le dimensioni e le interconnessioni degli enti con caratteristiche analoghe a quelle dell'ente soggetto a risoluzione, nella misura in cui possono provocare una diffusa mancanza di fiducia nel settore bancario o nel sistema finanziario più vasto; b) il numero di persone fisiche direttamente e indirettamente interessate dal bail-in e la visibilità e copertura mediatica dell'azione di risoluzione, nella misura in cui presentino un rischio significativo di minare la fiducia generale nel settore bancario o nel sistema finanziario più vasto; c) il numero, le dimensioni e le interconnessioni delle controparti interessate dal bail-in, compresi i partecipanti al mercato estranei al settore bancario, e l'importanza delle funzioni essenziali svolte da tali controparti; d) la capacità delle controparti di accedere a prestatori di servizi alternativi per le funzioni reputate sostituibili, alla luce della situazione specifica; e) l'eventualità che un numero significativo di controparti ritiri i finanziamenti o cessi di effettuare transazioni con altri enti in seguito al bail-in oppure che i mercati cessino di funzionare correttamente in conseguenza del bail-in di tali partecipanti al mercato, in particolare in caso di perdita generalizzata di fiducia del mercato o di panico generale; f) ritiro diffuso di finanziamenti a breve termine o di depositi per importi considerevoli; g) il numero, le dimensioni o l'importanza degli enti che rischiano di soddisfare le condizioni per l'intervento precoce o di soddisfare le condizioni per essere considerati in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE; h) il rischio di un'interruzione significativa delle funzioni essenziali o di un notevole aumento dei prezzi per la prestazione di tali funzioni [evidenziato da cambiamenti delle condizioni di mercato per tali funzioni o della loro disponibilità] oppure le aspettative delle controparti e di altri partecipanti al mercato; i) diminuzione significativa e diffusa dei prezzi delle azioni degli enti o dei prezzi delle attività detenute dagli enti, in particolare quando possono incidere sulla situazione patrimoniale degli enti stessi; j) riduzione significativa, generale e diffusa dei finanziamenti a breve o medio termine a disposizione degli enti; k) notevole deterioramento del funzionamento del mercato dei finanziamenti interbancari, evidenziato da un aumento significativo dei margini da costituire e da una diminuzione delle garanzie a disposizione degli enti; l) rincari diffusi e significativi delle assicurazioni sui crediti o deterioramento dei rating di credito degli enti o di altri partecipanti al mercato importanti per la situazione finanziaria degli enti stessi.
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