Art. 5
Funzioni relative alla valutazione delle quote
In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni relative alla valutazione delle quote
1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall', paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/65/CE se introduce procedure per:
a)
verificare su base continuativa che siano predisposte e applicate procedure adeguate e uniformi per la valutazione del patrimonio dell'OICVM in conformità al diritto nazionale applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 85 della direttiva 2009/65/CE, e al regolamento o all'atto costitutivo dell'OICVM;
b)
assicurare che le politiche e procedure di valutazione siano effettivamente attuate e riesaminate a cadenza periodica.
2. Il depositario effettua le verifiche di cui al paragrafo 1 con una frequenza corrispondente alla frequenza prevista per la politica di valutazione dell'OICVM definita nel diritto nazionale adottato in conformità all'articolo 85 della direttiva 2009/65/CE e nel regolamento o atto costitutivo dell'OICVM.
3. Il depositario che ritiene che il valore delle quote dell'OICVM non sia stato calcolato a norma del diritto applicabile oppure del regolamento o atto costitutivo dell'OICVM ne informa la società di gestione o la società di investimento e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori dell'OICVM.
Storico versioni
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