Art. 7
Funzioni relative al regolamento tempestivo delle operazioni
In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni relative al regolamento tempestivo delle operazioni
1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall', paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2009/65/CE se predispone una procedura atta a rilevare le situazioni in cui il controvalore collegato a operazioni riguardanti attività dell'OICVM non è rimesso all'OICVM nei termini d'uso, a informarne la società di gestione o la società di investimento e, se la situazione non è sanata, a chiedere alla controparte la restituzione delle attività, laddove possibile.
2. Per le operazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati il depositario svolge le funzioni previste al paragrafo 1 tenendo conto delle condizioni che corredano tali operazioni.
Storico versioni
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