Art. 3

Funzioni di sorveglianza — obblighi generali

In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni di sorveglianza — obblighi generali 1.   All'atto della nomina il depositario valuta i rischi insiti nella natura, scala e complessità della politica e della strategia di investimento dell'OICVM e nell'organizzazione della società di gestione o della società di investimento. In base a tale valutazione il depositario definisce le procedure di sorveglianza adeguate all'OICVM e alle attività in cui questo investe, che sono poi attuate e applicate. Tali procedure sono aggiornate a cadenza periodica. 2.   Nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE il depositario effettua controlli ex post e verifiche dei processi e delle procedure di competenza della società di gestione o della società di investimento ovvero del terzo nominato. Il depositario assicura in ogni circostanza che viga una procedura adeguata di verifica e riconciliazione, la quale sia attuata e applicata, nonché frequentemente riesaminata. La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario riceva tutte le istruzioni concernenti le attività e le operazioni dell'OICVM in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o riconciliazione. 3.   Per affrontare le situazioni in cui, nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza, sono individuate potenziali discrepanze, il depositario predispone una procedura chiara e completa di attivazione di livelli successivi di intervento, le cui modalità particolareggiate sono messe a disposizione, a richiesta, delle autorità competenti della società di gestione o della società di investimento. 4.   La società di gestione o la società di investimento trasmette al depositario, al momento dell'assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti di cui questo necessita per assolvere gli obblighi a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, comprese le informazioni che deve ricevere da terzi. La società di gestione o la società di investimento assicura in particolare che il depositario, per accertarsi dell'adeguatezza e della pertinenza delle procedure predisposte, possa accedere ai libri contabili ed effettuare visite sul posto sia nei locali della società di gestione o della società di investimento sia in quelli dei prestatori di servizi nominati dalla società di gestione o dalla società di investimento o possa controllare le relazioni e i documenti inerenti a certificazioni esterne riconosciute effettuate da revisori indipendenti qualificati o da altri esperti.
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